Agevolazioni fiscali partita IVA – Gas

ACCISE SUL CONSUMO DI GAS NATURALE, relative ADDIZIONALI REGIONALI E APPLICAZIONE ALIQUOTA I.V.A.


Le forniture di gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione sono sottoposte:

  • all’Accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (“Testo Unico delle Accise”), con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio;
  • alle addizionali regionali all’Accisa (cosiddette A.R.I.S.G.A.M. come istituite da L..14/06/1990 n.158 e successivo D.Lgs. 21/12/1990 n. 398), con aliquote differenziate a seconda della Regione ove è assicurata la fornitura;
  • ad un’imposta sostitutiva dell’addizionale regionale all’Accisa per le utenze esenti dalle Accise;
  • all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).

RIDUZIONI SU ALIQUOTE DI ACCISA E SULLE ADDIZIONALI REGIONALI

Godono di riduzione su aliquote di accisa e sulle addizionali regionali, tutti i Clienti che utilizzano il gas naturale per:

  • combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;
  • produzione di energia elettrica, diretta o indiretta, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano le accise sull’energia elettrica;
  • usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;

Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione:

  • nel settore della distribuzione commerciale;
  • nel settore alberghiero;
  • negli esercizi di ristorazione;
  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione, che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
  • nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro;
  • nelle case di cura organizzate e qualificabili come imprese industriali (vedi Codice Civile artt.2082 e segg.);
  • nei poliambulatori privati di fisioterapia;
  • negli enti fiera.

Godono inoltre di una specifica aliquota di accisa agevolata (ridotta, rispetto all’aliquota per usi civili) e sono escluse dal pagamento dell’addizionale regionale (ARISGAM) e da quella sostitutiva le Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti – cosiddetti “usi istituzionali”).

Per ulteriori dettagli circa le tipologie di attività ammesse alle agevolazioni fiscali, si raccomanda di prendere visione del pertinente modello di istanza – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’uso del gas metano, consultabile e scaricabile al seguente link (inserire link con modulo –Dichiarazione sostitutiva Accise Ridotte.pdf).

ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE ACCISE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI

Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs 2.2.2007 n. 26, che ha modificato, fra l’altro, l’articolo 21 del “Testo Unico delle Accise”, dal 1° giugno 2007 il gas naturale utilizzato nei processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici (classificati alle lettere DI 26 e DJ 27 della “Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee”, recepita in Italia dalla “classificazione ATECO”) non è sottoposto all’applicazione dell’accisa e delle relative addizionali regionali. Lo stesso Testo Unico delle Accise prevede all’art.22 ulteriori utilizzi che non sono sottoposti all’applicazione dell’Accisa e delle relative Addizionali Regionali.

ESENZIONI, AGEVOLAZIONI O ESCLUSIONI DALLE ALIQUOTE PREVISTE PER L’ACCISA E/O ADDIZIONALI REGIONALI

Tutti i clienti con forniture i cui impieghi di gas naturale comportino l’esenzione, l’agevolazione (indicate alla Tabella A del D.Lgs.504/1995) o l’esclusione dall’Accisa.


Come ottenere le RIDUZIONI/ESCLUSIONI/ESENZIONI?

È necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la specifica modulistica prevista per la propria attività, svolta nel luogo di fornitura del gas naturale reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

Per ricevere eventuali informazioni, rivolgersi ai seguenti canali di contatto:

Importante!

Per ottenere la modulistica di proprio interesse, è necessario fornire ai canali di contatto i dati del codice ATECO 2007 (codice a sei cifre – Tabella Istat riferita all’anno 2007) relativo all’attività svolta presso l’indirizzo di fornitura del contratto di somministrazione, desumendo detto codice dai dati anagrafici registrati presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia ove l’impresa risulta iscritta.

Dove inoltrare la documentazione?

La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta – corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) e di ogni altro allegato previsto dalla normativa – dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata A.R. all’indirizzo: Via di Vittorio, 4 – 10015 Ivrea (TO)
(in alternativa si può inviare con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale a ch4@pec.ch4-italia.it) dopo aver ottenuto l’attivazione della fornitura, all’indirizzo indicato nella lettera di accompagnamento della modulistica ricevuta. Il diritto ad usufruire delle più favorevoli aliquote di Accisa e/o Addizionali Regionali, a termini di legge, decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza alla nostra società (come a suo tempo precisato dal Ministero delle Finanze con Circolare 8822 del 20/09/1977); nel caso di spedizione della documentazione, farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Ulteriori informazioni e riferimenti di legge possono essere ricavati dalla pertinente modulistica consultabile a questo link.

ALTRE ESENZIONI DA ACCISA – Art. 17 del Testo Unico delle Accise

Sono esenti da accisa, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise, le forniture di energia elettrica quando destinate:

  • ad essere fornite nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (quali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite; le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell’Unione europea);
  • alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato NATO, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito beneficiare di questa esenzione);
  • ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (quali: l’Accordo tra l’Italia ed i Paesi del Commonwealth, legge 2 febbraio 1955, n. 262).

Come ottenerle?

Per le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari e le Organizzazioni internazionali è necessario prendere opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo:

Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina
00194 Roma

Il competente ufficio del Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per l’esenzione dall’IVA e dalle Accise.

Per le Forze armate di Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) – Comandi militari USA/NATO.

L’esenzione viene accordata per tutte le forniture regolate da contratti intestati ai Comandi USA/NATO. L’Ente militare interessato presenta alla Società erogatrice eni spa una formale dichiarazione preventiva con l’indicazione delle singole utenze adibite ai citati usi istituzionali, che richiami i termini di legge vigenti (art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 “Testo Unico delle Accise”), in duplice originale.

ALTRE NON SOTTOPOSIZIONI AD ACCISA E AD ADDIZIONALI REGIONALI – ESPORTAZIONI

Le forniture di gas naturale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 sono considerate cessioni all’esportazione.

Per le forniture dello Stato della Città del Vaticano è necessario prendere opportuni contatti con la Direzione competente del: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 00120 CITTA’ DEL VATICANO.

La Direzione competente del Governatorato, una volta accertato lo status soggettivo privilegiato, rilascerà le opportune certificazioni idonee ad ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali previste.

È comunque possibile rivolgersi ai seguenti canali di contatto della nostra società:

APPLICAZIONE DI ALIQUOTA IVA RIDOTTA

L’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all’art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.

Chi ne ha diritto?

    • imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
    • imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
    • soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E);
    • soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

Come ottenerla?

Dopo aver preso completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti dell’istanza – dichiarazione, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività.
Detta modulistica è consultabile e scaricabile al seguente link (inserire link con modulo – Dichiarazione IVA Ridotta.pdf).

Può tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai seguenti canali di contatto:

Dove inoltrare la documentazione?

La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta – corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) – dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata A.R. all’indirizzo Via di Vittorio, 4 – 10015 Ivrea (TO) dopo aver ottenuto l’attivazione della fornitura. In alternativa si può inviare con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale a ch4@pec.ch4-italia.it.

NON IMPONIBILITÀ AI FINI DELL’ALIQUOTA IVA DA APPLICARE


Chi ne ha diritto?

Esportatori abituali

Sono operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di “esportatore abituale” grazie al quale possono effettuare, l’anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond).
Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, infatti, è necessario che l’ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. E’ ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall’inizio dell’attività d’impresa.

Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate all’art. 8 “Cessioni all’esportazione” – primo comma, lettere a) e b), all’art. 8-bis “Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”; all’art. 9 “Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali”, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427):

    • Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari;
    • Organizzazioni Internazionali;
    • Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.);
    • Forniture dello Stato della Citta’ del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Come ottenerle?

Esportatori abituali

Gli obblighi in capo agli esportatori abituali possono essere così riassunti:

    • emissione in duplice copia della “dichiarazione d’intento”, costituente la comunicazione di voler usufruire della non imponibilità dei propri acquisti, in conformità al modello allegato al D.M. 06/12/1986 (art.1 c.1 lett.(c e comma 2, del D.L. 29/12/1983 n.746);
    • numerazione (progressiva per anno solare) e registrazione della dichiarazione entro 15 giorni dalla sua emissione in apposito registro o nel registro IVA vendite/ corrispettivi, di cui agli artt.23 (registro fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R.633/1972;
    • consegna o spedizione di un esemplare della dichiarazione d’intento ai fornitori prima dell’effettuazione dell’operazione agevolata;
    • controllo che nella fattura d’acquisto siano indicati gli estremi della dichiarazione d’intento come causale della “non imponibilità”;
    • compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA per la formazione del plafond e del suo utilizzo.
      Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell’Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d’intento, su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale del 06/12/1986.

La dichiarazione d’intento deve:

    • essere consegnata o inviata prima dell’effettuazione del primo acquisto in sospensione d’imposta;
    • essere redatta in duplice esemplare;
    • essere numerata progressivamente per ogni anno solare;
    • riportare i dati anagrafici del dichiarante, l’articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell’Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio;
    • indicare se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell’anno (es. 3 mesi, 6 mesi o tutto l’anno) ovvero per operazioni effettuate nell’anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate nell’anno 2005 fino a € 15.000);
    • essere annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell’apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), tenuto e conservato secondo la disciplina di cui all’art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972, ovvero, in sostituzione del registro, in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi. L’emissione delle dichiarazioni d’intento comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione I.V.A.

Per le particolari categorie di clientela di cui sotto, le modalità sono quelle già evidenziate in tema di ALTRE ESENZIONI DA ACCISA – Art. 17 del Testo Unico delle Accise – al paragrafo “come ottenerle”:

    • Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari;
    • Organizzazioni Internazionali;
    • Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.);
    • Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Dove inoltrare la documentazione?

La dichiarazione di intento, predisposta e compilata a termini di legge, dovrà essere inoltrata, in duplice originale, a mezzo Raccomandata A.R. all’indirizzo: Via di Vittorio, 4 – 10015 Ivrea (TO).
In alternativa si può inviare con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale a ch4@pec.ch4-italia.it. Le certificazioni, opportunamente compilate e, laddove richiesto, debitamente vistate per approvazione dai competenti uffici, dopo aver ottenuto l’attivazione della fornitura, dovranno essere spedite in originale, mezzo Raccomandata A.R. all’indirizzo: Via di Vittorio, 4 – 10015 Ivrea (TO). In alternativa si può inviare con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale a ch4@pec.ch4-italia.it. Il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali, a termini di legge, decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza alla nostra società; nel caso di spedizione della documentazione, farà fede la data di spedizione della raccomandata.

I testi delle norme citate possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, sul sito http://www.finanze.it

È comunque possibile rivolgersi ai seguenti canali di contatto della nostra società:

MODULISTICA DA SCARICARE

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